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M.E.R.L.
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
DISTRETTO 108A – ITALY

LIONS CLUB OSIMO

STATUTO
(approvato dall’assemblea dei soci del 19 aprile 2007)

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INDICE STATUTO

ARTICOLO I

Denominazione, slogan e motto
1. DENOMINAZIONE
2. SLOGAN
3. MOTTO
4. SEDE

ARTICOLO II
Scopi

ARTICOLO III
Soci
1. REQUISITI
2. AFFILIAZIONE SOLO DIETRO INVITO

ARTICOLO IV
Perdita della Qualifica di Socio

ARTICOLO V
Dimensioni e organi del Club

ARTICOLO VI
Assemblea dei Soci

ARTICOLO VII
Consiglio Direttivo
1. MEMBRI
2. REVOCA
3. QUORUM
4. COMPITI E POTERI

ARTICOLO VIII
Delegati ai Congressi Distrettuali e Internazionali
1. DELEGATI AL CONGRESSO DISTRETTUALE / MULTIDISTRETTUALE
2. DELEGATI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE

ARTICOLO IX
Risoluzione di Controversie
1. APPLICABILITA’
2. PROCEDIMENTO

ARTICOLO X
Emendamenti
1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI
2. NOTIFICA

ARTICOLO XI
Scioglimento del Club
1. PROCEDIMENTO
2. ADEMPIMENTI

ARTICOLO XII
Fonti normative e prassi parlamentare

ARTICOLO XIII
Inquadramento giuridico

 


ARTICOLO I
Denominazione, slogan e motto
1. DENOMINAZIONE. Sotto la giurisdizione dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs con sede a Oak Brook (Illinois, U.S.A.), che di seguito sarà citata semplicemente come “Associazione”, è stato omologato il giorno 05/02/1980 il LIONS CLUB OSIMO, la cui Charter, che ne costituisce a tutti gli effetti l’atto costitutivo, porta la data del 22/03/1980. Esso fa parte del Distretto 108/A ed a sua volta del Multidistretto 108 Italy ed è composto dai soci fondatori e da quelli che successivamente ne entreranno a far parte secondo quanto stabilito dall’art. III.
2. SLOGAN. Esso deriva dalle iniziali della parola LIONS ed è: “Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety” - libertà, intelligenza e salvaguardia della nostra Nazione.
3. MOTTO. Sarà: “Servire”.
4. SEDE. Salvo diversa indicazione, la sede del Club coincide con la residenza del Presidente in carica.

ARTICOLO II
Scopi
Gli scopi di questo Club saranno:
• Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.
• Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
• Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
• Unire i Clubs con vincoli dell’amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione.
• Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione su tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di parte e del settarismo religioso.
• Incoraggiare le persone che si dedicano al servire a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale nel commercio, nell'industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento privato.

ARTICOLO III
Soci
1. REQUISITI. In conformità a quanto stabilito dall’Articolo I del Regolamento, ogni persona maggiorenne, di ottima condotta morale e che goda di buona reputazione nella sua comunità può diventare socio di questo Lions Club. Ogniqualvolta nello Statuto e Regolamento si usa il nome o il pronome al maschile, vale per persone di entrambi i sessi.
2. AFFILIAZIONE SOLO DIETRO INVITO. La qualifica di socio di questo Lions Club potrà essere acquisita solo dietro invito. Le candidature saranno proposte su moduli forniti dall'Ufficio Internazionale e saranno firmati da un socio in regola che fungerà da padrino e saranno sottoposti al Presidente del Comitato Soci od al Segretario del Club il quale, previe verifiche da parte del Comitato Soci, li sottoporrà al Consiglio Direttivo. Se approvato con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo, a seguito di votazione a scrutinio segreto, il candidato può essere invitato a diventare socio di questo Club. Il modulo di associazione debitamente compilato, accompagnato dalla quota di associazione e contributi, deve essere consegnato al Segretario prima che il Socio sia inserito e riconosciuto ufficialmente dall'Associazione quale socio Lions.

ARTICOLO IV
Perdita della Qualifica di Socio
Ogni socio può essere espulso dal Club, qualora commetta atti o assuma comportamenti incompatibili con le finalità del Club e/o sia inadempiente nei confronti degli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento, su voto dei 2/3 dell’intero Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto e previo invito alla parte interessata a fornire eventuali giustificazioni.

ARTICOLO V
Dimensioni e organi del Club
Un Lions Club dovrà essere composto da un minimo di venti soci in regola. Sono Organi del Club:
• l'Assemblea dei Soci
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• il Comitato Soci
• il Collegio dei Revisori dei Conti
• il Collegio dei Probiviri.
Sono officers del club: il Presidente, l'immediato Past-Presidente, il primo Vice Presidente, il secondo Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il Censore e il Presidente del Comitato Soci.
Nessuna carica da diritto a compensi di sorta.

ARTICOLO VI
Assemblea dei soci
Si riunisce periodicamente mediante sedute anche conviviali, indette dal Consiglio Direttivo. Riunioni ordinarie sono dedicate alle re¬lazioni annuali, alla discussione e approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio di previsione, alle elezione delle cariche sociali, alla eventuale discussione di Services che impegnino bilanci successivi o richiedano contribuzioni straordinarie, all'esame ed alla discussione degli indirizzi della vita sociale e a qualsivoglia altra disamina delle problematiche del Club. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, su convocazione del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci Effettivi diretta al Consiglio medesimo e contenente specifico ordine del giorno.
L’assemblea dei soci elegge il Presidente, il primo Vice presidente, gli altri componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
Delibera l’importo della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO VII
Consiglio Direttivo
1. MEMBRI. I membri del Consiglio Direttivo saranno: il Presidente, l'Immediato Past Presidente, il primo Vice Presidente, il secondo Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il Censore, il Presidente del Comitato soci. Qualora il numero dei soci sia superiore a trenta, il Consiglio aumenta di un Consigliere ogni dieci nuovi iscritti o frazione maggiore fino ad un massimo di dodici consiglieri. La frazione maggiore sarà di cinque (5) soci o più.
2. REVOCA. Qualsiasi funzionario di questo Club può essere destituito dalla carica per giusta causa e per ciò saranno necessari i 2/3 dei voti di tutti i soci.
3. QUORUM. La presenza fisica della maggioranza dei membri del Consiglio costituirà il quorum ad ogni riunione del Consiglio Direttivo. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, le deliberazioni della maggioranza dei Consiglieri presenti ad ogni riunione del Consiglio equivarranno a decisioni prese dall'intero Consiglio Direttivo. In caso di parità, e salvo che non si richiedano maggioranze qualificate o votazioni a scrutinio segreto, è preponderante il voto del Presidente.
4. COMPITI E POTERI. Oltre ai compiti e poteri, espliciti ed impliciti, altrove menzionati in questo Statuto e Regolamento, il Consiglio Direttivo avrà anche i seguenti:
• Sarà l'organo esecutivo di questo Club e sarà responsabile dell'esecuzione, mediante i propri funzionari, delle direttive approvate dal Club in sede di Assemblea ordinaria o straordinaria. Tutte le nuove iniziative e direttive di questo Club dovranno di norma prima essere prese in considerazione e studiate dal Consiglio stesso.
• Autorizzerà ogni spesa e avrà cura che non si creino passività eccedenti le entrate del Club; vigilerà affinché non vi sia l'erogazione di fondi del Club per scopi non connessi alle finalità del Club e debitamente deliberati.
• Avrà il potere di modificare, annullare o revocare le decisioni di qualsiasi funzionario di questo Club.
• Curerà che i registri, i conti e le operazioni di questo Club siano controllati annualmente o più frequentemente a sua scelta, e potrà richiedere un rendiconto od un controllo dell'amministrazione dei fondi del Club da parte di qualsiasi funzionario, Comitato o Socio. Ogni socio in regola di questo Club potrà chiedere le opportune verifiche.
• Designerà, su indicazione del Comitato Finanze se costituito, una o più banche per il deposito di fondi di questo Club.
• Nominerà, i Delegati ed i supplenti di questo Club ai Congressi Distrettuali Multidistrettuali ed Internazionali.
• Avvalendosi di accettabili pratiche di contabilità da parte del Tesoriere in carica, potrà mantenere anche più di un conto bancario di cui uno per le attività amministrative e l’altro destinato esclusivamente ai fondi raccolti per attività di servizio e le finalità che saranno specificatamente stabilite e deliberate.

ARTICOLO VIII
Delegati ai Congressi Distrettuali e Internazionali
1. DELEGATI AL CONGRESSO DISTRETTUALE / MULTIDISTRETTUALE. Considerato che tutti i problemi distrettuali sono presentati per la votazione ai congressi di distretto, questo club avrà diritto ad inviare a tali congressi il numero di delegati che gli spetta e potrà assumersi le spese di partecipazione. Questo club avrà diritto in ogni congresso annuale del suo Distretto (Singolo o Sub e Multiplo) ad un (1) delegato ed un (1) sostituto per ogni dieci (10) o frazione maggiore,di soci che sono stati iscritti al club per almeno un (1) anno ed un (1) giorno, come risulta dai registri dell'Ufficio Internazionale, al primo giorno del mese che precede quello in cui si terrà il Congresso; premesso, comunque, che questo club avrà diritto ad almeno un (1) delegato ed un (1) sostituto. Ogni delegato autorizzato e presente di persona avrà diritto a dare un (1) voto di sua scelta per ogni carica da ricoprire ed un (1) voto di sua scelta per ogni proposta presentata durante il rispettivo congresso. La frazione maggiore di cui sopra , sarà di cinque (5) soci o più.
2. DELEGATI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE. Questo club avrà diritto in ogni congresso di questa Associazione, ad un (1) delegato ed un (1) sostituto per ogni venticinque (25) dei suoi soci, o frazione superiore della metà, secondo le risultanze dei registri dell'Ufficio Internazionale, al primo del mese che precede quello in cui si terrà il congresso; premesso, comunque, che questo club avrà diritto ad almeno un (1) delegato ed un (1) sostituto. La frazione maggiore di cui sopra sarà di tredici (13) soci o più. La scelta di ciascun detto delegato e sostituto verrà dimostrata a mezzo di certificato firmato dal Presidente o dal Segretario o da qualsiasi altro funzionario di detto club debitamente autorizzato, o nel caso in cui nessuno di tali funzionari fosse presente al congresso, dal Governatore Distrettuale in carica o da quello entrante.

ARTICOLO IX
Risoluzione di Controversie
1. APPLICABILITA’. Ogni controversia che sorga fra uno o più soci, o fra uno e più ex soci ed il club, o qualsiasi membro del Consiglio Direttivo del Club e che abbia riferimento al sodalizio, ogni interpretazione o violazione o applicazione dello Statuto e/o del Regolamento del Club, così come l’espulsione dal Club di un qualsiasi socio, oppure qualsiasi altra questione che non possa essere risolta positivamente in altro modo, sarà definita secondo la seguente norma di “risoluzione delle controversie”.
2. PROCEDIMENTO Ogni parte in causa potrà chiedere per iscritto al Governatore Distrettuale che la controversia venga risolta. Nel caso di Procedura di Controversie, queste dovranno essere, in primo luogo, presentate al Governatore Distrettuale sotto forma di protesta formale la quale dovrà essere inoltrata al suddetto officer entro trenta (30) giorni dal momento in cui o, dal momento presunto in cui, la parte in causa è venuta a conoscenza dell’oggetto della protesta.
Il Governatore Distrettuale entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta, con l’approvazione del Gabinetto Distrettuale, nominerà tre conciliatori che ascoltino le parti. I conciliatori dovranno essere Lions leaders, preferibilmente Past Governatori del Distretto in cui la controversia è sorta e soci di Clubs che non siano parte in causa.
Ognuna delle parti in causa indicherà uno dei tre Conciliatori tra quelli nominati dal Governatore; il terzo fungerà da Presidente. La decisione del Governatore distrettuale riguardo la nomina del Conciliatore - Presidente sarà definitiva e vincolante. Dopo la loro scelta, i Conciliatori organizzeranno una riunione delle parti allo scopo di comporre la controversia. La riunione avrà luogo entro trenta giorni dalla nomina dei Conciliatori. Sarà obiettivo dei Conciliatori trovare una pronta ed amichevole risoluzione della controversia. Se tali tentativi di conciliazione non dovessero giungere a risultati positivi, i Conciliatori avranno l’autorità di prendere la loro decisione riguardo la controversia che sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

ARTICOLO X
Emendamenti
1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI. Il presente Statuto ed il relativo Regolamento potranno essere emendati ad ogni riunione ordinaria o straordinaria di questo Club, alla quale sia presente il quorum e su voto favorevole dei 2/3 dei soci fisicamente presenti e votanti, purché il Consiglio abbia preventivamente esaminato la validità degli emendamenti.
2. NOTIFICA. Nessun emendamento sarà posto a voti, se la notifica riportante l'emendamento proposto, non è stata comunicata in forma scritta ad ogni socio di questo Club almeno quattordici (14) giorni prima della riunione in cui l'emendamento proposto dovrà essere votato.

ARTICOLO XI
Scioglimento del Club
1. PROCEDIMENTO. Lo scioglimento del Club deve essere deliberato dall'assemblea previo avviso ai soci con comunicazione scritta almeno venti giorni prima della riunione. L'assemblea, validamente costituita con la maggioranza semplice dei Soci, delibererà con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti sia in prima che in seconda convocazione.
2. ADEMPIMENTI. Effettuate le necessarie comunicazioni all’Associazione ed ai competenti organi distrettuali, l’eventuale patrimonio residuo ed ogni altro bene, saranno devoluti a finalità benefiche.

ARTICOLO XII
Fonti normative e prassi parlamentare
Sono fonti normative gli Statuti e Regolamenti Internazionali, Multidistrettuali e Distrettuali nonché le deliberazioni dell’Assemblea assunte con le previste modalità. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto che per il principio di specialità costituisce fonte normativa primaria, tutte le questioni di ordine o di procedura riguardanti le riunioni o le azioni del Club o del Consiglio Direttivo o di qualsiasi Comitato, dovranno essere determinate in conformità al “Robert’s Rules of Order Riveduto” ed eventuali successivi emendamenti.
Perché strettamente connesse, si indicano le seguenti norme di riferimento:

STATUTO INTERNAZIONALE:
Art. III Sezione 2 terzo comma
“Un Lions Club sarà considerato legalmente costituito soltanto quando la “Charter” sarà stata ufficialmente rilasciata in base alle procedure stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione Internazionale.
L’accettazione della “Charter” da parte di un Lions Club significherà la ratifica dello Statuto e Regolamento dell’Associazione ed il consenso da parte di detto Lions Club che i suoi rapporti con questa Associazione siano regolati ed applicati da questo Statuto e Regolamento in osservanza delle leggi in vigore di volta in volta, nello Stato ove ha sede l’Associazione Internazionale dei Lions Clubs”.

STATUTO DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY:
Art.42
1. Ogni club può adottare un proprio Statuto che non sia in contrasto con le norme degli Statuti e Regolamenti Internazionale, Multidistrettuale e Distrettuale.
2. Le delibere relative all’adozione e quelle di modifica devono essere trasmesse al Governatore entro trenta giorni per la ratifica.
3. I Clubs che non abbiano adottato un proprio Statuto o che non abbiano ottenuto la ratifica di cui al precedente comma 2, sono regolati dallo Statuto tipo di Club.

STATUTO DEL DISTRETTO 108 A:
Art.35
1) ADOZIONE. Ogni Club del Distretto può adottare un proprio Statuto e Regolamento che non sia in contrasto con le norme degli Statuti e Regolamenti Internazionale, Multidistrettuale, Distrettuale e dello Statuto Tipo di Club.
2) MODIFICHE Lo Statuto e Regolamento del Club e le successive modifiche, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Governatore Distrettuale ed entrano in vigore il giorno successivo alla stessa.
3) STATUTO E REGOLAMENTO TIPO I Clubs che non abbiano adottato un proprio Statuto e Regolamento con l’approvazione di cui al secondo comma in data successiva al 15/05/2005, sono regolati dallo Statuto e Regolamento tipo di Club approvato al Congresso Distrettuale di Montesilvano il 15/05/2005 così come eventualmente modificato e/o integrato da successive delibere congressuali.

ARTICOLO XIII
Inquadramento giuridico
Agli effetti della legislazione nazionale attualmente vigente si precisa che questo Lions Club è configurabile come “Associazione non riconosciuta” prevista dagli artt. 36 e segg. c.c., è rappresentata giuridicamente dal suo Presidente pro-tempore ed è assimilabile agli enti di tipo associativo non commerciale di cui all’art.148 del Testo Unico Decreto Legislativo 12.12.03 n.344 ed a tal fine, anche agli effetti di cui al Decreto Legislativo 4/12/97 n.460, si precisa che.
• non è consentito distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione;
• in caso di scioglimento l’eventuale patrimonio sarà devoluto a finalità benefiche come riportato all’art.16 2° c.;
• vi è disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative con esclusione della preordinata temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e degli organi direttivi dell’Associazione;
• vi è l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
• che vi è libera eleggibilità degli organi amministrativi e che è operante il principio del voto singolo, che vi è sovranità dell’assemblea dei soci con criteri di loro ammissione ed esclusione e che sono attuate idonee forme di comunicazione delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
• che vige il principio della intrasmissibilità della quota associativa e che essa non è rivalutabile.