THE
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
DISTRETTO 108A – ITALY
LIONS
CLUB OSIMO
STATUTO
(approvato dall’assemblea dei soci
del 19 aprile 2007)
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INDICE STATUTO
ARTICOLO I
Denominazione, slogan e motto
1. DENOMINAZIONE
2. SLOGAN
3. MOTTO
4. SEDE
ARTICOLO
II
Scopi
ARTICOLO
III
Soci
1. REQUISITI
2. AFFILIAZIONE SOLO DIETRO INVITO
ARTICOLO
IV
Perdita della Qualifica di Socio
ARTICOLO
V
Dimensioni e organi del Club
ARTICOLO
VI
Assemblea dei Soci
ARTICOLO
VII
Consiglio Direttivo
1. MEMBRI
2. REVOCA
3. QUORUM
4. COMPITI E POTERI
ARTICOLO
VIII
Delegati ai Congressi Distrettuali e Internazionali
1. DELEGATI AL CONGRESSO DISTRETTUALE / MULTIDISTRETTUALE
2.
DELEGATI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE
ARTICOLO
IX
Risoluzione di Controversie
1. APPLICABILITA’
2. PROCEDIMENTO
ARTICOLO
X
Emendamenti
1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI
2. NOTIFICA
ARTICOLO
XI
Scioglimento del Club
1. PROCEDIMENTO
2. ADEMPIMENTI
ARTICOLO
XII
Fonti normative e prassi parlamentare
ARTICOLO
XIII
Inquadramento giuridico
ARTICOLO I
Denominazione, slogan e motto
1. DENOMINAZIONE. Sotto la giurisdizione dell’Associazione
Internazionale dei Lions Clubs con sede a Oak Brook (Illinois,
U.S.A.), che di seguito sarà citata semplicemente come
“Associazione”, è stato omologato il giorno
05/02/1980 il LIONS CLUB OSIMO, la cui Charter, che ne costituisce
a tutti gli effetti l’atto costitutivo, porta la data
del 22/03/1980. Esso fa parte del Distretto 108/A ed a sua volta
del Multidistretto 108 Italy ed è composto dai soci fondatori
e da quelli che successivamente ne entreranno a far parte secondo
quanto stabilito dall’art. III.
2. SLOGAN. Esso deriva dalle iniziali della parola LIONS ed
è: “Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety”
- libertà, intelligenza e salvaguardia della nostra Nazione.
3. MOTTO. Sarà: “Servire”.
4. SEDE. Salvo diversa indicazione, la sede del Club coincide
con la residenza del Presidente in carica.
ARTICOLO
II
Scopi
Gli scopi di questo Club saranno:
• Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i
popoli del mondo.
• Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
• Prendere attivo interesse al bene civico, culturale,
sociale e morale della comunità.
• Unire i Clubs con vincoli dell’amicizia, del cameratismo
e della reciproca comprensione.
• Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione
su tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione
della politica di parte e del settarismo religioso.
• Incoraggiare le persone che si dedicano al servire a
migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed a
promuovere un costante elevamento del livello di efficienza
e di serietà morale nel commercio, nell'industria, nelle
professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento privato.
ARTICOLO
III
Soci
1. REQUISITI. In conformità a quanto stabilito dall’Articolo
I del Regolamento, ogni persona maggiorenne, di ottima condotta
morale e che goda di buona reputazione nella sua comunità
può diventare socio di questo Lions Club. Ogniqualvolta
nello Statuto e Regolamento si usa il nome o il pronome al maschile,
vale per persone di entrambi i sessi.
2. AFFILIAZIONE SOLO DIETRO INVITO. La qualifica di socio di
questo Lions Club potrà essere acquisita solo dietro
invito. Le candidature saranno proposte su moduli forniti dall'Ufficio
Internazionale e saranno firmati da un socio in regola che fungerà
da padrino e saranno sottoposti al Presidente del Comitato Soci
od al Segretario del Club il quale, previe verifiche da parte
del Comitato Soci, li sottoporrà al Consiglio Direttivo.
Se approvato con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il
Consiglio Direttivo, a seguito di votazione a scrutinio segreto,
il candidato può essere invitato a diventare socio di
questo Club. Il modulo di associazione debitamente compilato,
accompagnato dalla quota di associazione e contributi, deve
essere consegnato al Segretario prima che il Socio sia inserito
e riconosciuto ufficialmente dall'Associazione quale socio Lions.
ARTICOLO
IV
Perdita della Qualifica di Socio
Ogni socio può essere espulso dal Club, qualora commetta
atti o assuma comportamenti incompatibili con le finalità
del Club e/o sia inadempiente nei confronti degli obblighi previsti
dallo Statuto e dal Regolamento, su voto dei 2/3 dell’intero
Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto e previo
invito alla parte interessata a fornire eventuali giustificazioni.
ARTICOLO
V
Dimensioni e organi del Club
Un Lions Club dovrà essere composto da un minimo di venti
soci in regola. Sono Organi del Club:
• l'Assemblea dei Soci
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• il Comitato Soci
• il Collegio dei Revisori dei Conti
• il Collegio dei Probiviri.
Sono officers del club: il Presidente, l'immediato Past-Presidente,
il primo Vice Presidente, il secondo Vice Presidente, il Segretario,
il Tesoriere, il Cerimoniere, il Censore e il Presidente del
Comitato Soci.
Nessuna carica da diritto a compensi di sorta.
ARTICOLO
VI
Assemblea dei soci
Si riunisce periodicamente mediante sedute anche conviviali,
indette dal Consiglio Direttivo. Riunioni ordinarie sono dedicate
alle re¬lazioni annuali, alla discussione e approvazione
del rendiconto economico e finanziario e del bilancio di previsione,
alle elezione delle cariche sociali, alla eventuale discussione
di Services che impegnino bilanci successivi o richiedano contribuzioni
straordinarie, all'esame ed alla discussione degli indirizzi
della vita sociale e a qualsivoglia altra disamina delle problematiche
del Club. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, su convocazione
del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci
Effettivi diretta al Consiglio medesimo e contenente specifico
ordine del giorno.
L’assemblea dei soci elegge il Presidente, il primo Vice
presidente, gli altri componenti il Consiglio Direttivo, il
Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
Delibera l’importo della quota sociale annuale su proposta
del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
VII
Consiglio Direttivo
1. MEMBRI. I membri del Consiglio Direttivo saranno: il Presidente,
l'Immediato Past Presidente, il primo Vice Presidente, il secondo
Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere,
il Censore, il Presidente del Comitato soci. Qualora il numero
dei soci sia superiore a trenta, il Consiglio aumenta di un
Consigliere ogni dieci nuovi iscritti o frazione maggiore fino
ad un massimo di dodici consiglieri. La frazione maggiore sarà
di cinque (5) soci o più.
2. REVOCA. Qualsiasi funzionario di questo Club può essere
destituito dalla carica per giusta causa e per ciò saranno
necessari i 2/3 dei voti di tutti i soci.
3. QUORUM. La presenza fisica della maggioranza dei membri del
Consiglio costituirà il quorum ad ogni riunione del Consiglio
Direttivo. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, le
deliberazioni della maggioranza dei Consiglieri presenti ad
ogni riunione del Consiglio equivarranno a decisioni prese dall'intero
Consiglio Direttivo. In caso di parità, e salvo che non
si richiedano maggioranze qualificate o votazioni a scrutinio
segreto, è preponderante il voto del Presidente.
4. COMPITI E POTERI. Oltre ai compiti e poteri, espliciti ed
impliciti, altrove menzionati in questo Statuto e Regolamento,
il Consiglio Direttivo avrà anche i seguenti:
• Sarà l'organo esecutivo di questo Club e sarà
responsabile dell'esecuzione, mediante i propri funzionari,
delle direttive approvate dal Club in sede di Assemblea ordinaria
o straordinaria. Tutte le nuove iniziative e direttive di questo
Club dovranno di norma prima essere prese in considerazione
e studiate dal Consiglio stesso.
• Autorizzerà ogni spesa e avrà cura che
non si creino passività eccedenti le entrate del Club;
vigilerà affinché non vi sia l'erogazione di fondi
del Club per scopi non connessi alle finalità del Club
e debitamente deliberati.
• Avrà il potere di modificare, annullare o revocare
le decisioni di qualsiasi funzionario di questo Club.
• Curerà che i registri, i conti e le operazioni
di questo Club siano controllati annualmente o più frequentemente
a sua scelta, e potrà richiedere un rendiconto od un
controllo dell'amministrazione dei fondi del Club da parte di
qualsiasi funzionario, Comitato o Socio. Ogni socio in regola
di questo Club potrà chiedere le opportune verifiche.
• Designerà, su indicazione del Comitato Finanze
se costituito, una o più banche per il deposito di fondi
di questo Club.
• Nominerà, i Delegati ed i supplenti di questo
Club ai Congressi Distrettuali Multidistrettuali ed Internazionali.
• Avvalendosi di accettabili pratiche di contabilità
da parte del Tesoriere in carica, potrà mantenere anche
più di un conto bancario di cui uno per le attività
amministrative e l’altro destinato esclusivamente ai fondi
raccolti per attività di servizio e le finalità
che saranno specificatamente stabilite e deliberate.
ARTICOLO
VIII
Delegati ai Congressi Distrettuali e Internazionali
1. DELEGATI AL CONGRESSO DISTRETTUALE / MULTIDISTRETTUALE. Considerato
che tutti i problemi distrettuali sono presentati per la votazione
ai congressi di distretto, questo club avrà diritto ad
inviare a tali congressi il numero di delegati che gli spetta
e potrà assumersi le spese di partecipazione. Questo
club avrà diritto in ogni congresso annuale del suo Distretto
(Singolo o Sub e Multiplo) ad un (1) delegato ed un (1) sostituto
per ogni dieci (10) o frazione maggiore,di soci che sono stati
iscritti al club per almeno un (1) anno ed un (1) giorno, come
risulta dai registri dell'Ufficio Internazionale, al primo giorno
del mese che precede quello in cui si terrà il Congresso;
premesso, comunque, che questo club avrà diritto ad almeno
un (1) delegato ed un (1) sostituto. Ogni delegato autorizzato
e presente di persona avrà diritto a dare un (1) voto
di sua scelta per ogni carica da ricoprire ed un (1) voto di
sua scelta per ogni proposta presentata durante il rispettivo
congresso. La frazione maggiore di cui sopra , sarà di
cinque (5) soci o più.
2. DELEGATI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE. Questo club avrà
diritto in ogni congresso di questa Associazione, ad un (1)
delegato ed un (1) sostituto per ogni venticinque (25) dei suoi
soci, o frazione superiore della metà, secondo le risultanze
dei registri dell'Ufficio Internazionale, al primo del mese
che precede quello in cui si terrà il congresso; premesso,
comunque, che questo club avrà diritto ad almeno un (1)
delegato ed un (1) sostituto. La frazione maggiore di cui sopra
sarà di tredici (13) soci o più. La scelta di
ciascun detto delegato e sostituto verrà dimostrata a
mezzo di certificato firmato dal Presidente o dal Segretario
o da qualsiasi altro funzionario di detto club debitamente autorizzato,
o nel caso in cui nessuno di tali funzionari fosse presente
al congresso, dal Governatore Distrettuale in carica o da quello
entrante.
ARTICOLO
IX
Risoluzione di Controversie
1. APPLICABILITA’. Ogni controversia che sorga fra uno
o più soci, o fra uno e più ex soci ed il club,
o qualsiasi membro del Consiglio Direttivo del Club e che abbia
riferimento al sodalizio, ogni interpretazione o violazione
o applicazione dello Statuto e/o del Regolamento del Club, così
come l’espulsione dal Club di un qualsiasi socio, oppure
qualsiasi altra questione che non possa essere risolta positivamente
in altro modo, sarà definita secondo la seguente norma
di “risoluzione delle controversie”.
2. PROCEDIMENTO Ogni parte in causa potrà chiedere per
iscritto al Governatore Distrettuale che la controversia venga
risolta. Nel caso di Procedura di Controversie, queste dovranno
essere, in primo luogo, presentate al Governatore Distrettuale
sotto forma di protesta formale la quale dovrà essere
inoltrata al suddetto officer entro trenta (30) giorni dal momento
in cui o, dal momento presunto in cui, la parte in causa è
venuta a conoscenza dell’oggetto della protesta.
Il Governatore Distrettuale entro quindici (15) giorni dal ricevimento
della richiesta, con l’approvazione del Gabinetto Distrettuale,
nominerà tre conciliatori che ascoltino le parti. I conciliatori
dovranno essere Lions leaders, preferibilmente Past Governatori
del Distretto in cui la controversia è sorta e soci di
Clubs che non siano parte in causa.
Ognuna delle parti in causa indicherà uno dei tre Conciliatori
tra quelli nominati dal Governatore; il terzo fungerà
da Presidente. La decisione del Governatore distrettuale riguardo
la nomina del Conciliatore - Presidente sarà definitiva
e vincolante. Dopo la loro scelta, i Conciliatori organizzeranno
una riunione delle parti allo scopo di comporre la controversia.
La riunione avrà luogo entro trenta giorni dalla nomina
dei Conciliatori. Sarà obiettivo dei Conciliatori trovare
una pronta ed amichevole risoluzione della controversia. Se
tali tentativi di conciliazione non dovessero giungere a risultati
positivi, i Conciliatori avranno l’autorità di
prendere la loro decisione riguardo la controversia che sarà
definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.
ARTICOLO
X
Emendamenti
1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI. Il presente Statuto ed il
relativo Regolamento potranno essere emendati ad ogni riunione
ordinaria o straordinaria di questo Club, alla quale sia presente
il quorum e su voto favorevole dei 2/3 dei soci fisicamente
presenti e votanti, purché il Consiglio abbia preventivamente
esaminato la validità degli emendamenti.
2. NOTIFICA. Nessun emendamento sarà posto a voti, se
la notifica riportante l'emendamento proposto, non è
stata comunicata in forma scritta ad ogni socio di questo Club
almeno quattordici (14) giorni prima della riunione in cui l'emendamento
proposto dovrà essere votato.
ARTICOLO
XI
Scioglimento del Club
1. PROCEDIMENTO. Lo scioglimento del Club deve essere deliberato
dall'assemblea previo avviso ai soci con comunicazione scritta
almeno venti giorni prima della riunione. L'assemblea, validamente
costituita con la maggioranza semplice dei Soci, delibererà
con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti sia in prima che
in seconda convocazione.
2. ADEMPIMENTI. Effettuate le necessarie comunicazioni all’Associazione
ed ai competenti organi distrettuali, l’eventuale patrimonio
residuo ed ogni altro bene, saranno devoluti a finalità
benefiche.
ARTICOLO
XII
Fonti normative e prassi parlamentare
Sono fonti normative gli Statuti e Regolamenti Internazionali,
Multidistrettuali e Distrettuali nonché le deliberazioni
dell’Assemblea assunte con le previste modalità.
Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto che
per il principio di specialità costituisce fonte normativa
primaria, tutte le questioni di ordine o di procedura riguardanti
le riunioni o le azioni del Club o del Consiglio Direttivo o
di qualsiasi Comitato, dovranno essere determinate in conformità
al “Robert’s Rules of Order Riveduto” ed eventuali
successivi emendamenti.
Perché strettamente connesse, si indicano le seguenti
norme di riferimento:
STATUTO
INTERNAZIONALE:
Art. III Sezione 2 terzo comma
“Un Lions Club sarà considerato legalmente costituito
soltanto quando la “Charter” sarà stata ufficialmente
rilasciata in base alle procedure stabilite di volta in volta
dal Consiglio di Amministrazione Internazionale.
L’accettazione della “Charter” da parte di
un Lions Club significherà la ratifica dello Statuto
e Regolamento dell’Associazione ed il consenso da parte
di detto Lions Club che i suoi rapporti con questa Associazione
siano regolati ed applicati da questo Statuto e Regolamento
in osservanza delle leggi in vigore di volta in volta, nello
Stato ove ha sede l’Associazione Internazionale dei Lions
Clubs”.
STATUTO
DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY:
Art.42
1. Ogni club può adottare un proprio Statuto che non
sia in contrasto con le norme degli Statuti e Regolamenti Internazionale,
Multidistrettuale e Distrettuale.
2. Le delibere relative all’adozione e quelle di modifica
devono essere trasmesse al Governatore entro trenta giorni per
la ratifica.
3. I Clubs che non abbiano adottato un proprio Statuto o che
non abbiano ottenuto la ratifica di cui al precedente comma
2, sono regolati dallo Statuto tipo di Club.
STATUTO
DEL DISTRETTO 108 A:
Art.35
1) ADOZIONE. Ogni Club del Distretto può adottare un
proprio Statuto e Regolamento che non sia in contrasto con le
norme degli Statuti e Regolamenti Internazionale, Multidistrettuale,
Distrettuale e dello Statuto Tipo di Club.
2) MODIFICHE Lo Statuto e Regolamento del Club e le successive
modifiche, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione
del Governatore Distrettuale ed entrano in vigore il giorno
successivo alla stessa.
3) STATUTO E REGOLAMENTO TIPO I Clubs che non abbiano adottato
un proprio Statuto e Regolamento con l’approvazione di
cui al secondo comma in data successiva al 15/05/2005, sono
regolati dallo Statuto e Regolamento tipo di Club approvato
al Congresso Distrettuale di Montesilvano il 15/05/2005 così
come eventualmente modificato e/o integrato da successive delibere
congressuali.
ARTICOLO
XIII
Inquadramento giuridico
Agli effetti della legislazione nazionale attualmente vigente
si precisa che questo Lions Club è configurabile come
“Associazione non riconosciuta” prevista dagli artt.
36 e segg. c.c., è rappresentata giuridicamente dal suo
Presidente pro-tempore ed è assimilabile agli enti di
tipo associativo non commerciale di cui all’art.148 del
Testo Unico Decreto Legislativo 12.12.03 n.344 ed a tal fine,
anche agli effetti di cui al Decreto Legislativo 4/12/97 n.460,
si precisa che.
• non è consentito distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione;
• in caso di scioglimento l’eventuale patrimonio
sarà devoluto a finalità benefiche come riportato
all’art.16 2° c.;
• vi è disciplina uniforme del rapporto e delle
modalità associative con esclusione della preordinata
temporaneità della partecipazione alla vita associativa,
prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione
e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e degli organi
direttivi dell’Associazione;
• vi è l’obbligo di redigere ed approvare
annualmente un rendiconto economico e finanziario;
• che vi è libera eleggibilità degli organi
amministrativi e che è operante il principio del voto
singolo, che vi è sovranità dell’assemblea
dei soci con criteri di loro ammissione ed esclusione e che
sono attuate idonee forme di comunicazione delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei
rendiconti;
• che vige il principio della intrasmissibilità
della quota associativa e che essa non è rivalutabile. |